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Arrivano i nuovi contributi per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto

Arrivano i nuovi contributi per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto

Domande dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio  del  15 aprile 2018. Investimenti finanziabili esclusivamente se avviati dal 2 agosto

ANCONA – Confartigianato Trasporti informa che sulla (GU Serie Generale n.178 del 01-08-2017) sono stati pubblicati il DM 20 giugno 2017 che prevede le “MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER IL 2017, e le Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al DM del 20 giugno.

I provvedimenti visto l’art. 1, comma 150 della legge 23.12. 2014, n. 190 che autorizza, dall’anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 ml€ annui per interventi in favore dell’autotrasporto e che i fondi destinati per l’anno 2017 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti ammontano complessivamente ad € 35.950.177. Visto il decreto del Ministero dei Trasporti 20 giugno 2017, n. 305, recante le modalità di erogazione delle risorse destinate per l’anno 2017 all’incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell’autotrasporto di merci;

  1. in particolare l’art. 3, comma 2 del suddetto DM che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilità ai contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi; considerato inoltre che la tipologia d’investimento di cui all’art. 1, com 4 lett b) del DM 305/2017 e’ inquadrabile nell’ambito dell’art. 10, comma 2 e 3 del regolamento(CE) n.595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; … Considerato, dunque, di dover dare attuazione all’art. 3, comma 2 del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia ad un decreto dirigenziale disporre in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed in ordine alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare, emana il decreto che disciplina le modalità operative ed attuative della misura d’incentivazione di cui al decreto del Ministero dei Trasporti n. 305/2017, giusta quanto dispone l’art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell’attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti. Di seguito riportiamo una breve sintesi del provvedimento rinviando alla lettura del DM 305/2017 e del decreto attuativo.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

  1. Ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui all’art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell’automobilista le imprese di autotrasporto c/t, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009. Le domande devono contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
  2. a) ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
  3. b) sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
  4. c) legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
  5. d) codice fiscale e partita IVA;
  6. e) indirizzo di posta elettronica certificata;
  7. f) indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
  8. g) firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
  9. h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori c/t per le imprese di autotrasporto di merci c/t che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
  10. i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
  11. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. Ai fini della verifica dell’unicità delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all’Albo degli autotrasportatori; all’uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
  12. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi», a partire dall’11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge.
  13. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l’interessato dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione attestante che l’impresa non e’sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014
  14. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017 (1.8.2017). Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.
  15. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun caso in considerazione.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

  1. Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.
  2. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4,lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:
  3. a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn e fino a 7 tonn, nonché veicoli a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico). Il contributo e’ determinato in €000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
  4. b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonn. Il contributo e’ determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
  5. c) per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonn per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo e’ determinato in misura pari al 40 % dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000€.
  6. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonn, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonn, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: € 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonn a 16 tonn, €10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonn.
  7. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
  8. a) le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto;
  1. b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonn allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore

del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

  1. c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonn allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità
  • alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
  1. Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:
  2. a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  3. b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in €1.500, tenuto conto che e’ possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c), installate su tali veicoli.
  1. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
  1. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
  2. a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal fine gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4-ter, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  • Le maggiorazioni di cui al comma 7 sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
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